Sanzioni EPR tessile: cosa si rischia e su quali basi

Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026 — il regime sanzionatorio specifico non è ancora stato pubblicato. Questo articolo tratta i principi consolidati e verrà integrato con gli importi non appena il decreto sarà definitivo.
“Se non aderisco, cosa rischio davvero?” È la domanda che segue quasi sempre quella sui costi — e oggi merita la stessa onestà: il regime sanzionatorio specifico per l’EPR tessile non è stato ancora pubblicato, perché non lo è il decreto che lo conterrà. Ma il principio di responsabilità che lo genera è già legge in Italia, ed è utile capire su cosa si baserà la futura sanzione, invece di aspettare passivamente il testo.
Il principio di responsabilità esiste già
L’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili è in vigore dal 1° gennaio 2022 (D.Lgs. 116/2020), e i principi generali della responsabilità estesa del produttore sono già presenti negli articoli 178-bis, 178-ter e 237 del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006). Questo significa che il quadro normativo di riferimento non nasce dal nulla con il nuovo decreto: il decreto specifico per il tessile innesta un regime sanzionatorio dedicato su un principio di responsabilità già riconosciuto dall’ordinamento italiano.
Chi risponde
In base allo schema di decreto, il soggetto obbligato — e quindi il soggetto sanzionabile — è il produttore: chi immette per primo un prodotto tessile sul mercato italiano a titolo professionale. Questo include brand e aziende moda, fabbricanti italiani, importatori (UE ed extra-UE), distributori con marchio proprio, e-commerce e vendite a distanza, aziende estere che vendono in Italia.
Un punto spesso frainteso: aderire a un consorzio non elimina la responsabilità del produttore, la trasferisce operativamente ma non la annulla giuridicamente. Se il produttore fornisce dati errati, non versa il contributo dovuto, o non adempie agli obblighi di comunicazione, resta il soggetto sanzionabile — non il consorzio.
Le violazioni più probabili
Sulla base della struttura degli obblighi previsti dallo schema di decreto, le violazioni più rilevanti saranno prevedibilmente legate a:
- Mancata iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori
- Mancata adesione a un sistema di gestione (collettivo o individuale) riconosciuto dal MASE
- Mancato versamento dell’eco-contributo dovuto
- Comunicazione di dati errati o incompleti sulle quantità e categorie di prodotto immesse sul mercato
- Immissione sul mercato senza essere in regola con gli obblighi EPR
Il regime sanzionatorio: cosa è ragionevole aspettarsi
Il decreto attuativo non ha ancora fissato importi e procedure specifiche. È corretto guardare, per analogia, a come funzionano i regimi sanzionatori di altri sistemi EPR già maturi in Italia — imballaggi (CONAI), pile e accumulatori, RAEE — che condividono la stessa impostazione di fondo: sanzioni amministrative pecuniarie, spesso proporzionate ai volumi immessi sul mercato o al fatturato, insieme a un obbligo di messa in regola. Questo è un termine di paragone utile per capire la logica del sistema, non una previsione degli importi effettivi per il tessile, che il decreto dovrà ancora stabilire.
I rischi che vanno oltre la sanzione diretta
Al di là della sanzione amministrativa in sé, la non conformità comporta rischi collaterali che meritano attenzione:
- Richieste retroattive: una classificazione errata dei prodotti oggi può tradursi, quando il sistema sarà operativo, in ricalcoli del contributo dovuto per il periodo pregresso.
- Blocco dell’immissione sul mercato: alcuni regimi EPR maturi condizionano la possibilità stessa di vendere il prodotto alla regolarità della posizione EPR del produttore — un rischio non solo economico ma commerciale.
- Esposizione reputazionale: in un settore sempre più osservato su sostenibilità e circolarità, una non conformità normativa pesa anche sull’immagine verso clienti B2B e distributori.
Come ridurre il rischio, da subito
Non serve attendere il testo definitivo per abbassare l’esposizione:
- Assessment preventivo: mappare oggi se e come la propria azienda rientra nella definizione di “produttore” ai fini EPR — non è sempre scontato, specie per chi opera su più canali o mercati.
- Dati puliti: strutturare fin da ora un sistema di tracciamento delle quantità e categorie di prodotto immesse, così da non dover ricostruire a posteriori dati che il decreto richiederà.
- Monitoraggio del testo: seguire l’evoluzione della bozza per non trovarsi impreparati quando il regime sanzionatorio definitivo verrà pubblicato.
Fonti
- D.Lgs. 152/2006, artt. 178-bis, 178-ter, 237 (Codice dell’Ambiente)
- D.Lgs. 116/2020
- Schema di Decreto MASE per l’EPR tessile (2025-2026)
- Direttiva (UE) 2025/1892
Un assessment preventivo aiuta a capire, prima del decreto, dove la tua azienda è esposta. PRIME BPO affianca le aziende tessili nella verifica della propria posizione EPR.
