Registro Nazionale Produttori tessili: come funzionerà l’iscrizione

Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026 — il Registro non è ancora operativo. Questo articolo descrive l’obbligo previsto dallo schema di decreto e verrà aggiornato con la procedura definitiva alla sua attivazione.
Tra gli obblighi che lo schema di decreto MASE pone in capo ai produttori tessili, l’iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori è probabilmente il più operativo e il primo che ogni azienda dovrà affrontare: senza iscrizione, non è possibile essere in regola con il regime EPR, indipendentemente dall’adesione a un consorzio. Ecco cosa sappiamo oggi su come funzionerà.
Cos’è il Registro e perché esiste
Il Registro Nazionale dei Produttori è lo strumento attraverso cui il MASE censisce chi immette prodotti tessili sul mercato italiano e ne verifica la conformità agli obblighi EPR. È lo stesso schema già utilizzato per altri regimi di responsabilità estesa del produttore in Italia — imballaggi, pile e accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) — dove il Registro è il primo requisito per poter operare legalmente sul mercato.
Chi deve iscriversi
In base alla definizione di “produttore” contenuta nello schema di decreto, l’obbligo di iscrizione riguarda chi immette per primo, a titolo professionale, prodotti tessili sul mercato italiano:
- brand e aziende moda con sede in Italia
- fabbricanti italiani
- importatori, sia UE sia extra-UE
- distributori che commercializzano con marchio proprio (private label)
- operatori e-commerce e di vendita a distanza
- aziende estere che vendono direttamente a consumatori italiani (in questo caso l’obbligo resta in capo al produttore estero; se invece un produttore estero vende tramite un importatore o distributore italiano, l’obbligo si sposta su quest’ultimo, in quanto primo soggetto che immette e fattura il prodotto in Italia)
Restano generalmente fuori dall’obbligo i consumatori finali, gli operatori logistici puri e gli agenti di commercio che non hanno un ruolo diretto nell’immissione sul mercato. Anche i terzisti che producono esclusivamente per conto terzi, senza immettere prodotti finiti con un proprio marchio, non rientrano nella definizione di produttore ai fini EPR.
Cosa serve per l’iscrizione
Pur non essendo ancora attiva la procedura operativa, lo schema di decreto lascia intuire, per analogia con i registri EPR già esistenti, la tipologia di dati che verranno richiesti:
- dati identificativi dell’azienda (ragione sociale, P. IVA, sede legale)
- categorie di prodotto tessile immesse sul mercato (abbigliamento, calzature, accessori moda, pelletteria, tessili per la casa, tessili per l’ospitalità)
- quantità/peso dei prodotti immessi, su base annuale
- sistema di gestione EPR a cui l’azienda aderisce (collettivo o individuale)
Come si relaziona con l’adesione al sistema di gestione
Un punto centrale, spesso frainteso: l’iscrizione al Registro e l’adesione a un consorzio (o a un sistema individuale) sono due obblighi distinti ma collegati. L’iscrizione al Registro è la condizione abilitante per operare; l’adesione al sistema di gestione è ciò che rende operativo, in pratica, il finanziamento della raccolta e del riciclo. Un produttore iscritto al Registro ma non aderente a un sistema di gestione riconosciuto non è considerato in regola.
Errori comuni da evitare fin da ora
Anche in assenza della procedura definitiva, alcuni errori si possono già prevenire:
- Sottovalutare la propria qualifica di “produttore”. Aziende con canali di vendita multipli, o che operano sia in Italia sia all’estero, spesso non hanno chiaro chi tra i vari soggetti della filiera sia effettivamente il “produttore” ai fini EPR. È un punto da chiarire con un assessment, non da assumere per analogia con altri settori.
- Dati storici disordinati. Il Registro richiederà quasi certamente dati sulle quantità immesse relative a periodi precedenti l’entrata in vigore. Chi non ha tracciato questi dati con continuità dovrà ricostruirli, con margini di errore e di tempo evitabili.
- Aspettare l’obbligo per muoversi. L’iscrizione, quando la procedura sarà attiva, richiederà tempo tecnico e documentazione pronta: chi arriva preparato riduce il rischio di ritardi che, con un decreto già in ritardo di suo, il mercato potrebbe non perdonare.
Cosa fare oggi, prima che il Registro sia attivo
- Verificare, con un assessment mirato, se e in che misura la propria azienda rientra nella definizione di produttore ai fini EPR tessile.
- Mappare e organizzare i dati storici sulle quantità di prodotto tessile immesse sul mercato italiano.
- Monitorare la pubblicazione del decreto per essere tra i primi a completare l’iscrizione, evitando la corsa dell’ultimo minuto che tipicamente accompagna l’apertura di nuovi registri obbligatori.
Fonti
- Schema di Decreto MASE per l’EPR tessile
- D.Lgs. 152/2006, artt. 178-bis e 178-ter
- Analogia con i registri EPR già operativi in Italia (imballaggi, AEE, pile e accumulatori)
PRIME BPO supporta le aziende tessili nella verifica preventiva della propria posizione EPR e nella preparazione dei dati necessari all’iscrizione, quando il Registro sarà attivo.
