Invenduti tessili, che cosa copre l’EPR e che cosa vieta il regolamento ecodesign

Per molti brand mandare a riciclo i capi che non si vendono è il contrario di distruggerli. Per il regolamento europeo sulla progettazione ecocompatibile è una forma di distruzione. Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese non possono distruggere abbigliamento, accessori e calzature invenduti (regolamento (UE) 2024/1781, art. 25, par. 1), e la definizione di distruzione comprende anche il disfarsi del prodotto come rifiuto, con la sola eccezione della consegna per la preparazione per il riutilizzo (art. 2, punto 34).
L’adesione a un sistema collettivo EPR non assolve questo divieto. I due regimi guardano lo stesso capo in due momenti diversi, e chi li sovrappone rischia di credersi in regola su entrambi.
Due regimi per lo stesso prodotto
La responsabilità estesa del produttore nel tessile nasce dalla direttiva (UE) 2025/1892, che modifica la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE. Si occupa del prodotto quando diventa rifiuto e stabilisce chi paga la raccolta, la cernita, il riutilizzo e il riciclaggio. Essendo una direttiva va recepita dagli Stati membri, che hanno tempo fino al 17 giugno 2027 (art. 2 della direttiva 2025/1892) e devono istituire i regimi entro il 17 aprile 2028 (art. 22 bis, par. 14, della direttiva 2008/98/CE come modificata). In Italia il decreto EPR tessile previsto dall’art. 178-bis del d.lgs. 152/2006 è ancora uno schema e non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il divieto di distruzione viene invece dal regolamento (UE) 2024/1781, che in quanto regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri senza bisogno di recepimento. Riguarda ciò che l’impresa fa dell’invenduto prima che diventi rifiuto, ed è già in vigore.
Che cosa copre l’EPR per gli invenduti
La direttiva mette a carico dei produttori i costi di raccolta e di gestione dei prodotti tessili usati e di scarto raccolti (art. 22 bis, par. 8), e il considerando 31 precisa che fra questi rientrano i prodotti di consumo invenduti considerati rifiuti. Il testo lo traduce in due obblighi operativi. Le organizzazioni che gestiscono il regime per conto dei produttori devono pubblicare i dati sulla raccolta indicando separatamente gli invenduti (art. 22 quater, par. 18, lett. a, punto ii). Gli Stati membri devono poi far tenere separati gli invenduti scartati nel punto in cui diventano rifiuto, quando la separazione facilita il riutilizzo o il riciclaggio (art. 22 quinquies, par. 2).
Quando un invenduto diventa legittimamente rifiuto, quindi, la sua gestione passa per il sistema collettivo. Se quel passaggio a rifiuto sia consentito lo stabilisce il regolamento ecodesign.
Che cosa vieta il regolamento ecodesign
Dal 19 luglio 2026 è vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII del regolamento (art. 25, par. 1). L’elenco comprende gli indumenti e gli accessori di abbigliamento dei capitoli NC 61 e 62, quelli di cuoio della voce 4203, i cappelli delle voci 6504 e 6505 e le calzature delle voci da 6401 a 6405. I tessili per la casa, come biancheria e tende, rientrano nel perimetro dell’EPR ma non in questo elenco.
Il divieto vale oggi per le grandi imprese. Per le medie si applica dal 19 luglio 2030, mentre micro e piccole imprese ne sono escluse (art. 25, par. 1), secondo le definizioni della raccomandazione 2003/361/CE richiamate dall’art. 2 del regolamento. L’esclusione non apre una scappatoia, perché chi non è soggetto al divieto non può distruggere gli invenduti che riceve allo scopo di eluderlo (art. 25, par. 2).
Per invenduto il regolamento intende il prodotto di consumo non venduto, compresi surplus, scorte in eccesso e rimanenze, e anche i prodotti restituiti dal consumatore esercitando il diritto di recesso (art. 2, punto 37). Per chi vende online i resi rientrano quindi nel perimetro.
Perché anche il riciclo conta come distruzione
La definizione di distruzione comprende il danneggiamento intenzionale del prodotto e il disfarsene come rifiuto. Resta fuori un solo caso, la consegna del prodotto esclusivamente per la preparazione per il riutilizzo, compresi il ricondizionamento e la rifabbricazione (art. 2, punto 34). Consegnare un capo invenduto a un riciclatore significa disfarsene come rifiuto, e per un’impresa soggetta al divieto è quindi distruzione.
Il regolamento delegato (UE) 2026/296, che fissa le deroghe al divieto, conferma questa lettura in due punti. Prevede che, quando una deroga si applica, la distruzione segua la gerarchia dei rifiuti dando priorità al riciclaggio (considerando 3). Affida anche alla Commissione un riesame, da presentare entro il 12 maggio 2031, per valutare se introdurre una deroga per le tecnologie di riciclaggio di alta qualità (art. 5). Oggi quella deroga non esiste, e il riciclo dell’invenduto è la strada da preferire solo dopo che una delle deroghe previste si è verificata.
Le deroghe e come documentarle
Il regolamento delegato si applica dal 19 luglio 2026 (art. 6) e ammette la distruzione in dieci circostanze, a condizione che l’impresa possa documentarle (art. 2). Due riguardano sicurezza e conformità, cioè i prodotti pericolosi ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 e quelli non conformi al diritto dell’Unione o nazionale per cui la distruzione è prescritta o è la misura correttiva proporzionata. Tre riguardano i diritti di proprietà intellettuale e le caratteristiche del prodotto, cioè la violazione accertata, la scadenza di una licenza che vieta la vendita dopo una certa data, e l’impossibilità tecnica di rimuovere etichette, loghi o caratteristiche protette o considerate inappropriate. Due riguardano lo stato del prodotto, cioè i danni la cui riparazione non è tecnicamente fattibile o conveniente e i difetti di progettazione o fabbricazione che non si possono riparare. Una riparazione è conveniente quando non costa più della distruzione e della sostituzione del prodotto (art. 1, punto 2).
Le ultime tre riguardano la donazione e il riutilizzo. Quando nessuno dei casi precedenti si applica, il prodotto può essere distrutto se è stato offerto in donazione direttamente ad almeno tre soggetti dell’economia sociale nell’Unione, oppure su una pagina facilmente accessibile del sito dell’impresa, per almeno otto settimane, e nessuno lo ha accettato (art. 2, lett. h). Può essere distrutto anche dal soggetto dell’economia sociale che lo ha ricevuto in dono e non trova un destinatario, e quando è stato preparato per il riutilizzo da un gestore dei rifiuti senza trovare un destinatario (art. 2, lett. i e j).
Per ogni deroga l’impresa conserva per cinque anni la documentazione prevista per quel caso e la mette a disposizione delle autorità in formato elettronico entro 30 giorni dalla richiesta (art. 3). Al gestore dei rifiuti a cui consegna i prodotti fornisce una dichiarazione sulla deroga applicata (art. 4).
L’obbligo di pubblicare i dati
Accanto al divieto c’è un obbligo di trasparenza che vale per tutti i prodotti di consumo invenduti, compresi quelli fuori dall’allegato VII come i tessili per la casa. L’impresa che si disfa di invenduti, direttamente o tramite terzi, pubblica ogni anno su una pagina facilmente accessibile del proprio sito il numero e il peso degli invenduti di cui si è disfatta, suddivisi per tipo o categoria, i motivi e l’eventuale deroga applicata, la percentuale avviata a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altro recupero e smaltimento, e le misure adottate per prevenire la distruzione (art. 24, par. 1). Anche questo obbligo esclude micro e piccole imprese e si applica alle medie dal 19 luglio 2030. Il formato della pubblicazione è fissato da atti di esecuzione della Commissione (art. 24, par. 3).
Che cosa deve fare un brand
Il punto di partenza è la classe dimensionale secondo la raccomandazione 2003/361/CE, perché decide se e da quando il divieto si applica. Poi vanno ricostruiti i flussi di invenduto, resi compresi, per capire dove finiscono oggi. Se una parte va a riciclo senza una deroga documentata, per una grande impresa quella parte è distruzione vietata dal 19 luglio 2026 e va riorientata verso la preparazione per il riutilizzo o la donazione, conservando la prova dell’offerta. L’adesione al sistema collettivo resterà necessaria quando il regime italiano sarà operativo, ma finanzia soltanto la gestione dei rifiuti e non decide che cosa l’impresa può fare dei capi prima che lo diventino.
Aggiornato al 28/09/2026.
A cura di Armando Leone, fondatore di PRIME BPO e di eprtessile.it
Fonti
- Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, GU L del 26.9.2025, http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1892/oj
- Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, GU L del 28.6.2024, http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj
- Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che stabilisce deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti, GU L del 22.4.2026, http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/296/oj
