FAQ
Un elenco di domande frequenti sulla normativa EPR Tessile che ci vengono poste dai nostri clienti
FAQ
Domande Frequenti?
Se non trovi la risposta che fa al caso tuo...
No, ma la maggior parte dei prodotti tessili di largo consumo sì.
Rientrano nell’EPR Tessile i prodotti che:
- sono immessi per la prima volta sul mercato nazionale
- sono destinati al consumatore finale
- generano rifiuti tessili a fine vita
👉 Il principio è coerente con la Direttiva (UE) 2018/851 e con lo schema di decreto nazionale EPR Tessile.
Un prodotto multimateriale rientra nell’EPR Tessile quando la componente tessile è funzionalmente rilevante per l’uso del prodotto o per il suo fine vita.
Esempi pratici:
✔ Borsa con rivestimento tessile e struttura interna → rientra
✔ Scarpa con tomaia tessile e suola in gomma → rientra
❌ Valigia rigida in plastica con rivestimento interno tessile minimo → potrebbe non rientrare
👉 Il criterio non è solo la percentuale di tessuto, ma la funzione del materiale tessile.
Sì.
Abbigliamento e calzature sono espressamente inclusi nel perimetro EPR Tessile dallo schema di decreto nazionale.
Rientrano:
- moda, sport, lavoro
- vendita retail, wholesale ed e-commerce
- prodotti per adulti e bambini
Sì, nella maggior parte dei casi.
Rientrano quando:
- sono prodotti finiti
- sono immessi sul mercato come beni di consumo
- generano rifiuti tessili o assimilabili a fine vita
👉 La pelletteria è esplicitamente citata nella documentazione ministeriale.
Sì.
I materassi sono inclusi nel perimetro EPR Tessile in quanto:
- contengono componenti tessili significative
- generano rifiuti tessili a fine vita
- sono già oggetto di raccolta differenziata dedicata
Sì.
Rientrano:
- biancheria casa
- tessili per hotel e strutture ricettive
- prodotti destinati a uso professionale
👉 L’uso professionale non esclude l’EPR.
Non automaticamente.
Rientrano se:
- sono destinati al consumo o all’uso finale
- generano rifiuti tessili post-utilizzo
Sono generalmente esclusi:
- semilavorati
- componenti destinati a ulteriori trasformazioni
Di norma no.
Gli imballaggi seguono regimi EPR dedicati (es. imballaggi).
Tuttavia, alcuni prodotti tessili assimilabili richiedono una valutazione specifica per evitare sovrapposizioni di regime.
L’EPR Tessile:
- è previsto dalla Direttiva UE 2018/851
- è in fase di attuazione tramite decreto nazionale
- diventerà operativo dopo l’entrata in vigore del decreto e dei sistemi EPR
👉 Le aziende devono prepararsi prima dell’entrata in vigore per evitare criticità iniziali.
Il mancato adempimento può comportare:
- sanzioni amministrative
- recuperi contributivi
- blocchi operativi (in caso di controlli)
- responsabilità lungo la filiera
👉 Le conseguenze sono analoghe a quelle già previste per altri regimi EPR (es. imballaggi).
No.
Il principio è europeo, ma:
- ogni Stato membro definisce modalità operative
- sistemi, contributi e tempistiche possono variare
👉 Le aziende che operano su più mercati devono gestire obblighi differenziati.
I costi possono includere:
- eco-contributo ambientale
- costi di adesione a sistemi EPR
- costi organizzativi e gestionali
👉 L’entità dipenderà da:
- tipologia di prodotto
- volumi immessi sul mercato
- modello di compliance adottato
Il primo passo è:
- identificare quali prodotti rientrano
- definire il ruolo dell’azienda
- strutturare un modello EPR coerente
Solo successivamente si valutano sistemi, contributi e modalità operative.
