Domande frequenti sull’EPR tessile

Ultimo aggiornamento: luglio 2026. Il decreto attuativo EPR tessile non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le risposte si basano sullo schema di decreto del MASE e sulla normativa europea, e verranno aggiornate alla pubblicazione del testo definitivo.
Le domande che le aziende tessili ci pongono più spesso sull’EPR, con risposte sintetiche e verificate. Dove serve un approfondimento, ogni risposta rimanda alla pagina dedicata.
Che cos’è l’EPR tessile?
L’EPR tessile è il regime di Responsabilità Estesa del Produttore applicato ai prodotti tessili. Il principio è che chi immette prodotti sul mercato si fa carico, in proporzione, del costo della gestione del loro fine vita. Nasce dalla direttiva quadro rifiuti dell’Unione Europea ed è in fase di attuazione in Italia con un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Chi è soggetto all’EPR tessile?
Il termine produttore va inteso in senso ampio, e comprende brand, fabbricanti, importatori, distributori con marchio proprio e operatori e-commerce che immettono prodotti tessili sul mercato italiano. I terzisti puri, che producono per conto di altri senza immettere a proprio nome, restano di norma esclusi. Capire con certezza se e come un’azienda rientra è materia da assessment, non da analogia con altri settori.
Le microimprese sono incluse?
Lo schema di decreto non prevede un’esenzione generale legata alla dimensione dell’azienda, perché l’obbligo segue l’immissione sul mercato e non il fatturato. Eventuali soglie o semplificazioni per i piccoli operatori dipenderanno dal testo definitivo, quindi è un punto da riverificare alla pubblicazione del decreto.
Quali prodotti rientrano nell’EPR tessile?
Rientrano i prodotti finiti come abbigliamento, calzature, accessori moda, pelletteria e tessili per la casa e l’ospitalità, secondo l’allegato dello schema di decreto. I distributori sono inclusi, mentre i terzisti puri sono esclusi.
Quando entra in vigore l’EPR tessile?
A livello europeo la direttiva (UE) 2025/1892 obbliga gli Stati membri a istituire regimi EPR per il tessile entro il 17 aprile 2028, e la raccolta differenziata dei rifiuti tessili è già obbligatoria nell’Unione dal 2025. In Italia il decreto attuativo è ancora allo stadio di schema e, alla data di questo articolo, non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La timeline completa è nell’articolo sulle scadenze EPR tessile.
Quanto costa l’EPR tessile?
Il costo principale è l’eco-contributo, calcolato sul peso dei prodotti immessi sul mercato nell’anno solare precedente ed eco-modulato in base a criteri ambientali. Gli importi puntuali non sono ancora legge, quindi chi oggi cita cifre precise sta facendo una stima. Il meccanismo è spiegato nell’articolo su quanto costa l’EPR tessile.
Che cos’è l’eco-modulazione?
È il criterio per cui il contributo non è uniforme, ma varia in base a durabilità, composizione dei materiali, contenuto di fibre riciclate e riciclabilità del prodotto. Prodotti progettati per durare e per essere riciclati pagano un contributo ridotto, quelli a bassa riciclabilità o a vita breve pagano di più.
Cos’è il Registro Nazionale dei Produttori e chi deve iscriversi?
È il registro a cui i produttori tessili dovranno iscriversi per operare in regola, previsto dallo schema di decreto. L’iscrizione al Registro e l’adesione a un sistema di gestione sono due obblighi distinti e vanno assolti entrambi. Come funzionerà l’iscrizione è descritto nell’articolo sul Registro Produttori tessili.
Devo aderire a un consorzio?
Il produttore deve assolvere agli obblighi attraverso un sistema di gestione, collettivo o individuale. Il sistema collettivo significa aderire a un consorzio, ed è la via praticabile per la grande maggioranza delle aziende. Quali consorzi esistono e come valutarli è nell’articolo su consorzi e sistemi collettivi EPR tessile.
Cosa rischio se non aderisco all’EPR tessile?
Il regime sanzionatorio specifico sarà definito dal decreto, ma il principio di responsabilità esiste già e il produttore è il soggetto obbligato. Le violazioni più probabili riguardano la mancata iscrizione, il mancato versamento del contributo e la comunicazione di dati errati. Il tema è approfondito nell’articolo sulle sanzioni EPR tessile.
Aderire a un consorzio mi solleva dalla responsabilità?
No. L’adesione a un consorzio non trasferisce la responsabilità, perché il produttore resta il soggetto obbligato e sanzionabile mentre il consorzio esegue per suo conto raccolta, trattamento e reporting.
Come funziona l’EPR tessile per l’e-commerce?
Gli operatori e-commerce che immettono prodotti tessili sul mercato italiano, con marchio proprio o come importatori, rientrano tra i produttori e sono soggetti agli stessi obblighi. La qualifica va verificata caso per caso, perché dipende dal ruolo effettivo nella filiera e non dal solo canale di vendita.
E per le aziende estere che vendono in Italia?
Un’azienda estera che immette prodotti tessili sul mercato italiano rientra negli obblighi EPR italiani, di norma designando un rappresentante autorizzato in Italia secondo quanto previsto dallo schema di decreto. È un punto che le aziende con vendite transfrontaliere devono chiarire per tempo.
Che differenza c’è tra EPR tessile e CONAI?
I due regimi condividono lo stesso principio di responsabilità estesa e gran parte della logica operativa, ma cambiano la filiera, l’eco-modulazione e la gestione del fine vita. Un’azienda che già gestisce gli obblighi CONAI riconosce molto del meccanismo. Il confronto puntuale è nell’articolo EPR tessile vs CONAI.
Cosa posso fare adesso, prima del decreto?
Tre cose si possono fare già ora. Mappare il proprio immesso sul mercato italiano, fare un audit dei materiali in ottica di eco-modulazione, e monitorare l’evoluzione del testo, che è cambiato più volte tra il 2025 e il 2026. Chi arriva preparato riduce costi e rischi rispetto a chi aspetta l’ultimo momento.
Fonti
- Direttiva (UE) 2025/1892 e direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE (artt. 8-bis e 22-bis)
- Schema di Decreto MASE per l’EPR tessile
- Gazzetta Ufficiale, per la data di pubblicazione del decreto
PRIME BPO affianca le aziende tessili nella verifica della propria posizione EPR e nella preparazione al decreto, con l’esperienza di oltre 15 anni maturata sui regimi di responsabilità estesa del produttore.
