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EPR Tessile, Normativa

Eco-contributo EPR Tessile: quanto costa e come si calcola

8 Luglio 2026
Eco-contributo EPR Tessile: quanto costa e come si calcola

*Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026 — il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Questo articolo verrà aggiornato con gli importi definitivi non appena disponibili.*

È la domanda che ogni azienda tessile si pone prima di qualunque altra: quanto costerà, in pratica, l’EPR tessile? La risposta onesta oggi è che nessuno può dare una cifra precisa, perché il decreto attuativo che fisserà i criteri di calcolo non è ancora legge. Ma il meccanismo — come funzionerà l’eco-contributo, chi lo paga, su cosa si basa — è già delineato con sufficiente chiarezza dallo schema del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dalla sua revisione più recente. Capire il meccanismo, prima ancora dei numeri, è ciò che permette a un’azienda di prepararsi senza rincorrere l’ultimo momento.

Cos’è l’eco-contributo e a cosa serve?

L’eco-contributo è la somma che ogni produttore — inteso in senso ampio: brand, fabbricante, importatore, distributore con marchio proprio, e-commerce — verserà per finanziare la gestione del fine vita dei prodotti tessili che immette sul mercato italiano. Non è una tassa statale: è un contributo versato al sistema di gestione (consorzio o schema individuale) a cui il produttore aderisce, e quel sistema lo utilizza per finanziare raccolta, selezione, riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti tessili post-consumo.

Il principio è lo stesso che regola da anni l’EPR sugli imballaggi (CONAI) o su pile e RAEE: chi immette un prodotto sul mercato si fa carico, in proporzione, del costo della sua gestione quando diventa rifiuto.

 

Su cosa si calcola il contributo

Lo schema di decreto pubblicato dal MASE nell’aprile 2025 lega il contributo del singolo produttore al peso dei prodotti tessili immessi sul mercato italiano nell’anno solare precedente. È un criterio analogo a quello già in uso per altri regimi EPR: più un’azienda immette, maggiore è il contributo dovuto.
Va distinto questo calcolo, che riguarda il singolo produttore, dagli obiettivi di raccolta fissati a livello di sistema — cioè quanto il Paese nel suo complesso deve raccogliere e riciclare. Su questo secondo fronte la bozza più recente del decreto, anticipata da Ricicla.tv nella primavera 2026, ha introdotto una novità metodologica non banale: gli obiettivi non si calcoleranno più solo sull’immesso al consumo, ma anche sulla produzione effettiva di rifiuti tessili. Un cambio di prospettiva che inciderà sul monitoraggio di sistema, non necessariamente sulla formula con cui viene calcolato il contributo di ogni singola azienda — ma è un segnale di quanto il testo sia ancora in movimento, e di quanto sia rischioso ancorarsi a una versione superata.

 

L’eco-modulazione: non tutti i prodotti costano uguale

Il punto più rilevante per chi progetta o acquista prodotto è l’eco-modulazione: l’importo del contributo non sarà uniforme, ma verrà differenziato in base a criteri ambientali del singolo prodotto. Tra i criteri indicati nello schema:

  • durabilità e riparabilità
  • composizione dei materiali (mono-materiale vs multi-materiale)
  • contenuto di fibre riciclate
  • riciclabilità a fine vita

La logica, coerente con il Regolamento europeo Ecodesign (ESPR, UE 2024/1781), è quella del “chi inquina meno paga meno”: prodotti progettati per durare e per essere riciclati pagheranno un contributo ridotto; prodotti a bassa riciclabilità o a vita breve pagheranno di più. Per un’azienda, questo significa che le scelte di design fatte oggi — scelta delle fibre, mix dei materiali, tracciabilità di filiera — avranno un impatto economico diretto tra qualche mese, non solo un valore reputazionale.

 

Come e a chi si versa

Il contributo si versa al sistema di gestione — collettivo (consorzio) o individuale — a cui il produttore aderisce. È il sistema di gestione, non il singolo produttore, a occuparsi materialmente della raccolta e del riciclo; il contributo copre quei costi operativi. L’eventuale traslazione del costo sul prezzo al consumatore, o la sua evidenziazione in fattura, resta — salvo diverse disposizioni del decreto attuativo — una scelta commerciale del produttore, non un obbligo di legge.

 

Quanto costerà, davvero?

Chi in questa fase pubblica cifre precise per il tessile italiano sta facendo una stima, non sta citando la legge — perché la legge non esiste ancora. È corretto guardare a regimi EPR già maturi (imballaggi, RAEE) per capire l’ordine di grandezza del meccanismo — un costo per unità di peso, modulato per categoria e per performance ambientale del prodotto — ma trasporre cifre da quei settori al tessile sarebbe fuorviante: le filiere, i volumi e i costi di raccolta sono troppo diversi. La prudenza corretta, oggi, è: pianificare il meccanismo, non l’importo.

 

Cosa fare adesso, prima del decreto

Aspettare il testo definitivo per iniziare a lavorare è la scelta più costosa, non la più prudente. Tre cose si possono e si dovrebbero fare già ora:

  1. Mappare il proprio immesso — quantità e categorie di prodotto tessile immesse sul mercato italiano, per avere una base dati pronta il giorno dell’obbligo di comunicazione.
  2. Fare un audit dei materiali — capire oggi la composizione dei propri prodotti in ottica di eco-modulazione, per non scoprire domani di essere nella fascia di contributo più alta.
  3. Monitorare l’evoluzione del testo — la bozza è cambiata più volte tra il 2025 e il 2026; chi si muove sull’ultima versione disponibile parte in vantaggio.

 

Fonti

 – Schema di Decreto MASE per l’istituzione del regime EPR tessile (aprile 2025) e relazione descrittiva
– Bozza aggiornata del decreto, anticipata da Ricicla.tv (2026)
– Direttiva (UE) 2025/1892, che modifica la direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE
– Regolamento (UE) 2024/1781 (Ecodesign for Sustainable Products Regulation)

Per una valutazione sulla classificazione dei tuoi prodotti e sull’impatto atteso dell’eco-modulazione, il team di PRIME BPO offre un assessment dedicato all’EPR tessile.

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