Decreto EPR Tessile, che cosa è stato deciso il 23 luglio e che cosa resta aperto!

Il decreto EPR Tessile ha superato il 23 luglio 2026 il passaggio in Conferenza Unificata, che ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento istitutivo della responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa. L’atto è il repertorio n. 96/CU, reso ai sensi dell’articolo 178-bis comma 1 del d.lgs. 152/2006, e lo abbiamo letto per intero, allegati compresi.
Quasi tutto quello che è stato pubblicato in questi giorni viene dal comunicato del ministero e ripete gli stessi numeri. Il documento che conta è un altro, perché al parere sono allegate le proposte emendative delle Regioni e le raccomandazioni dell’ANCI, e lì si legge quali punti del regolamento sono davvero contesi. Da quelle pagine emerge che il sistema è deciso mentre i suoi parametri no, e sono i parametri a determinare quanto si paga e da quando.
Il decreto EPR Tessile non è ancora in vigore
Il parere della Conferenza Unificata è un passaggio dell’iter e non l’approvazione finale. Trattandosi di un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 comma 3 della legge 400/1988, mancano ancora il parere del Consiglio di Stato, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti con la registrazione, e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, alla quale segue l’entrata in vigore dopo la vacatio ordinaria di quindici giorni salvo diversa previsione del testo.
Finché il decreto non è pubblicato non esiste una sola scadenza che si possa comunicare a un’azienda come certa, e le date che circolano oggi restano ipotesi di calendario costruite su un testo ancora in movimento. Il quadro completo dei termini lo teniamo aggiornato nella timeline delle scadenze EPR Tessile.
Chi ha detto che cosa il 23 luglio
Le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole con proposte emendative non vincolanti, raccolte nell’allegato 1. L’ANCI ha espresso parere favorevole con le raccomandazioni dell’allegato 2, dopo aver condizionato il proprio parere, il 18 giugno, all’accoglimento di alcuni punti ritenuti fondamentali. L’UPI ha espresso parere favorevole. Nel testo dell’atto si legge inoltre che il Viceministro per l’ambiente e la sicurezza energetica ha accolto in seduta le proposte emendative non vincolanti formulate dalle regioni.
Su quest’ultimo punto va segnalata una tensione che non è ancora sciolta. La stampa specializzata riferisce che il ministero, nei documenti di posizione precedenti la seduta, aveva respinto proprio la richiesta regionale di cambiare la base di calcolo degli obiettivi e quella di rendere obbligatori i target di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio. Sono due richieste che nell’allegato 1 ci sono entrambe, la prima all’articolo 5 comma 2 e la seconda all’articolo 5 comma 3, dove si chiede di sostituire le parole “valutando anche l’introduzione di specifici obiettivi” con “e sono introdotti anche specifici obiettivi”. Le due letture non coincidono, e poiché le proposte accolte erano per definizione non vincolanti, l’unico modo per sapere che cosa sia davvero entrato nel testo è leggere il decreto pubblicato.
I quattro punti che decidono il conto per la tua azienda
Quando scatta l’obbligo, i centoventi giorni dell’articolo 9
All’articolo 9 comma 1 le Regioni chiedono di premettere all’obbligo di costituire un sistema di gestione o di aderirvi le parole “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”. La motivazione allegata è la necessità di fissare un termine entro il quale i produttori devono adempiere, e richiama la grave situazione di criticità che sta attraversando la filiera dei rifiuti tessili.
Nel testo esaminato dalla Conferenza quel termine non esiste. Se l’emendamento entra nel decreto pubblicato, la scadenza operativa per ogni produttore diventa poco meno di quattro mesi dall’entrata in vigore, ed è quella la data da presidiare, non gli obiettivi di raccolta che vengono ripresi ovunque. La scelta fra adesione a un sistema collettivo e sistema individuale va quindi istruita prima della Gazzetta, perché centoventi giorni non bastano a costruire da zero un sistema individuale e perché i sistemi collettivi già posizionati apriranno le adesioni con tempi e criteri propri.
Su che cosa si misurano gli obiettivi, l’articolo 5 comma 2
Il testo esaminato calcola gli obiettivi dell’articolo 5 “rispetto alla produzione effettiva di rifiuti tessili”. Le Regioni chiedono di sostituire quelle parole con “rispetto ai prodotti tessili immessi sul mercato”, motivando la richiesta con la necessità di maggiore chiarezza sui meccanismi di calcolo.
È l’emendamento tecnicamente più pesante di tutto il pacchetto, perché cambia il denominatore. Sulla produzione di rifiuti l’obiettivo si misura su una grandezza stimata dalle statistiche pubbliche e resta lontano dalla contabilità della singola impresa. Sull’immesso si misura invece su un dato che ogni produttore deve dichiarare, riconciliare e tenere allineato al proprio magazzino, e cambia allora sia la difficoltà del target sia il modello di rendicontazione che i sistemi collettivi dovranno costruire e che le aziende dovranno alimentare mese per mese.
Il quindici per cento entro il 2026
L’obiettivo di “almeno il 15% in peso, entro il 31 dicembre 2026” esiste davvero nel testo, all’articolo 5 comma 2 lettera a), e le Regioni ne chiedono l’eliminazione perché la scadenza è troppo prossima. La richiesta è agli atti e la motivazione è testuale.
Con il decreto non ancora pubblicato e con una richiesta formale di cancellazione in atti, quel numero non può essere usato in una comunicazione a un cliente né in un piano di adeguamento aziendale. Vale come indicazione di direzione e nulla di più.
CORIT e il tetto di un milione di euro, l’articolo 10 comma 8
Il CORIT è il centro di coordinamento che lo schema colloca sopra i sistemi collettivi, e nell’atto compare all’articolo 4 comma 13 e all’articolo 10. È al comma 8 di quest’ultimo che il testo esaminato fissa un limite di spesa “per un importo complessivo comunque non superiore a 1.000.000 euro annui”, e le Regioni ne chiedono l’abolizione scrivendo che “Deve essere abolito il limite di spesa che impedisce al CORIT l’esercizio delle funzioni proprie dei soggetti di clearing house, garantendo così la sua terzietà rispetto al sistema dei produttori”.
Sono due CORIT diversi. Con il tetto resta un organismo di coordinamento e di rendicontazione, che con un milione all’anno non può reggere né la compensazione economica fra sistemi né un’infrastruttura dati propria. Se il tetto cade, il CORIT diventa una camera di compensazione che maneggia flussi finanziari fra i sistemi collettivi, e questo richiede riconciliazione dell’immesso dichiarato, verifiche di congruità e capacità analitica sui dati delle aziende aderenti. Per un produttore la differenza si sente sul livello di dettaglio e di qualità del dato che gli verrà chiesto ogni anno, e il modello di riferimento resta quello che conosciamo dal confronto fra EPR Tessile e CONAI.
Sulla stessa linea va letta l’altra richiesta regionale sull’articolo 10, quella di aggiungere le Regioni fra i destinatari dei dati che il CORIT deve trasmettere, motivata con il loro ruolo pianificatorio. La premessa dell’atto la indica fra le due proposte ritenute più rilevanti insieme a quella sulla base di calcolo, e va segnalato che premessa e allegato divergono sul comma, il quarto nella prima e il terzo nel secondo.
Il carico sui produttori è destinato a salire
Gli emendamenti regionali all’articolo 4 spingono tutti nella stessa direzione. Al comma 2 si chiede di specificare che i produttori si fanno carico dei costi e di estendere la copertura, oggi limitata al riciclaggio e al recupero, anche all’eventuale smaltimento. Al comma 3 lettera b) si chiede di eliminare le parole “raccolti nei punti di raccolta organizzati dai propri sistemi di gestione”, e la motivazione dice apertamente che quell’inciso limita la responsabilità dei produttori ai soli punti di raccolta da loro organizzati invece che anche a quelli degli enti locali. Allo stesso comma si chiede poi di aggiungere due lettere nuove, una che pone a carico dei produttori i costi di cui all’articolo 178-ter comma 3 sostenuti dai Comuni o dai gestori sin dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’altra che impone la fornitura gratuita dei contenitori per la raccolta e per il trasporto verso i punti di raccolta che fanno parte del sistema delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore.
L’ANCI si è mossa sullo stesso terreno con la prima delle sue due raccomandazioni, chiedendo al Governo di impegnarsi a rivedere il perimetro dei costi della raccolta differenziata dei tessili sostenuti dai Comuni, “da porre a carico dei produttori” in sede di recepimento della direttiva 2025/1892, con la finalità dichiarata di individuare una copertura integrale. La seconda raccomandazione chiede un monitoraggio in Conferenza Unificata entro sei mesi dall’entrata in vigore e poi con cadenza annuale sullo stato di attuazione degli accordi di programma e sulla copertura territoriale dei punti di raccolta, con particolare riguardo agli indicatori di riutilizzo effettivo e ai costi sostenuti dal servizio pubblico.
La direttiva 2025/1892 va recepita entro il 17 giugno 2027 e impone che il regime EPR tessile sia operativo in tutta l’Unione entro il 17 aprile 2028. L’ANCI quindi non ha rinunciato alla copertura integrale dei costi comunali, l’ha rinviata a un passaggio che è già in calendario e che arriverà quando il sistema italiano sarà appena partito. Chi costruisce oggi un budget dovrebbe considerare questo primo assetto come un punto di partenza e non come il valore a regime, e su questo abbiamo raccolto quello che si sa nella pagina dedicata all’eco-contributo EPR Tessile.
Il ritiro uno contro uno e la soglia dei quattrocento metri quadrati
All’articolo 12 comma 2 le Regioni propongono una riscrittura completa del deposito presso il punto vendita. Il ritiro uno contro uno resta una facoltà gratuita del venditore, esercitabile al momento dell’acquisto di un quantitativo equivalente di prodotti tessili rientranti nella “medesima categoria di cui alle sezioni 1 e 2 dell’allegato I”, ma diventa obbligatorio per il venditore con superficie di vendita di prodotti tessili pari o superiore a 400 metri quadrati.
La relazione illustrativa chiede di specificare che cosa si intenda per prodotti tessili della medesima categoria, e il nodo pesa molto in attuazione. Se la corrispondenza si legge sulle due macrocategorie dell’allegato I, cioè articoli di abbigliamento, calzature e accessori da un lato e articoli tessili per la casa e simili dall’altro, la raccolta ne esce favorita. Se invece si legge sulle categorie di dettaglio, il consumatore può conferire soltanto un prodotto che appartiene esattamente alla sottocategoria di quello che sta acquistando, e il volume raccolto ne risulta compresso. Il testo emendato richiama le sezioni 1 e 2, quindi spinge verso la prima lettura, ma la richiesta di chiarimento resta agli atti.
La soglia riguarda ogni azienda con punti vendita fisici sopra quella metratura e non tocca soltanto la compliance documentale, perché obbliga a organizzare spazi, personale e flussi in negozio.
Che cosa non sappiamo ancora
Il testo articolato dello schema nella versione licenziata il 23 luglio non è allegato all’atto e non risulta pubblicato. In circolazione c’è ancora la versione della consultazione pubblica del 31 marzo 2025, superata due volte, prima dalle revisioni ministeriali e poi da quanto è accaduto in seduta. Finché non esce il testo definitivo restano illeggibili l’eco-modulazione del contributo, il suo valore effettivo, le soglie per i piccoli immettitori, il regime dei venditori esteri e i tempi di apertura della sezione tessile del registro dei produttori, che sono le prime domande che ci arrivano dai brand.
Resta poi un passaggio non chiarito. Il 16 giugno 2026 il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato la non accoglibilità di una proposta emendativa della Commissione sviluppo economico della Conferenza delle Regioni, approvata all’unanimità il 31 marzo. Il contenuto non è riprodotto nell’atto e non è ricostruibile dai documenti oggi disponibili.
Anche le cifre che circolano vanno maneggiate con prudenza. Gli obiettivi del 30% al 2030 e del 50% al 2035 non compaiono nell’atto, dove l’unico target citato testualmente è il 15% dell’articolo 5 comma 2 lettera a), e in passato fonti diverse hanno riportato valori differenti per le stesse annualità. Lo stesso vale per il contributo intorno ai 38 euro per tonnellata, che circola a partire dalla relazione di accompagnamento allo schema, non compare nel testo normativo e potrà comunque cambiare con l’eco-modulazione.
Che cosa conviene fare adesso
Non c’è nulla a cui aderire oggi, perché l’obbligo non è in vigore, i sistemi collettivi non sono ancora riconosciuti e il regime sanzionatorio si attiverà soltanto con il decreto. Ci sono però alcune verifiche che si possono chiudere subito e che restano valide comunque vada il testo finale.
La prima è capire se rientri nella definizione di produttore, che nelle versioni dello schema finora circolate è larga e comprende chi importa, chi vende a distanza e chi opera attraverso piattaforme, e che spesso coinvolge aziende convinte di esserne fuori. Trovi il perimetro nella pagina soggetti e prodotti.
Poi serve avere il dato dell’immesso sul mercato ricostruito per categoria di prodotto e per peso, perché quel dato serve in entrambe le letture dell’articolo 5 e oggi quasi nessuna azienda lo ha pronto in una forma utilizzabile. Ricostruirlo a ritroso quando l’obbligo sarà già scattato costa molto di più che costruirlo ora.
L’ultima cosa è tenere sotto controllo la pubblicazione in Gazzetta, perché è da lì che partono sia i centoventi giorni dell’articolo 9, se l’emendamento tiene, sia ogni altro termine del regolamento.
Se vuoi sapere dove si colloca la tua azienda rispetto a tutto questo, parliamone e facciamo la verifica insieme.
I documenti di questo articolo
Questa analisi è costruita sul testo integrale del parere della Conferenza Unificata del 23 luglio 2026, repertorio atti n. 96/CU, comprensivo dell’allegato 1 con le proposte emendative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dell’allegato 2 con le raccomandazioni dell’ANCI.
- Parere Conferenza Unificata, repertorio atti n. 96/CU del 23 luglio 2026 (PDF, 16 pagine)
- Scheda dell’atto sul sito della Conferenza Stato-Regioni
- Comunicato del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Aggiornato al 27 luglio 2026. Aggiorneremo questa pagina alla pubblicazione del decreto EPR Tessile in Gazzetta Ufficiale, che è il momento in cui i punti aperti descritti qui sopra si chiudono.
